L’art.15 della legge 12 novembre 2011 n.138 dispone che “le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori dei pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000”.
Le nuove disposizioni hanno effetto a partire dal 01.01.2012 e, da tale data, ogni certificato anagrafico, di stato civile ed elettorale dovrà riportare, a pena di nullità, la dicitura :” il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori dei pubblici servizi”.
La norma obbliga quindi le Amministrazioni Pubbliche a richiedere, per i procedimenti di propria competenza, esclusivamente la produzione di autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. Inoltre la richiesta e l’accettazione d certificati o atti di notorietà, da parte di una Pubblica Amministrazione, in luogo delle relative autocertificazioni, costituisce violazione dei doveri d’ufficio, ai sensi dell’art.74, comma 2, del citato D.P.R. n.445/2000.
Gli articoli 43 e 71 del citato D.P.R. n.445/2000 impongo, a carico delle pubbliche Amministrazioni, l’obbligo di procedere a verifiche, anche a campione, di quanto autocertificato dal cittadino.
Nello specifico potrà essere usato il sistema dell’attestazione di concordanza di quanto dichiarato con le risultanze degli archivi dell’Amministrazione che detiene stabilmente i dati.
L’Amministrazione procedente dovrà quindi inviare una nota riportante i dati forniti dal cittadino ed, in calce, la richiesta di verifica delle dichiarazioni e l’apposito spazio ove apporre la dichiarazione di concordanza o dio non concordanza della dichiarazione resa.
Le richieste di verifica avanzate dalle Pubbliche Amministrazioni dovranno essere prodotte su carta intestata dell’Ente, munite di timbro e firma (ovvero di sottoscrizione digitale in caso di documento informatico) e dovranno riportate nome, cognome e qualifica del richiedente.
Tali richieste potranno essere trasmesse con le seguenti modalità:
1. Tramite un indirizzo di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo : comune.giove@postacert.umbria.it;
2. Tramite fax al numero 0744 992357
3. A mezzo di posta ordinaria al seguente indirizzo : Comune di Giove – Ufficio Controllo Autocertificazioni – Via Roma, n.10 – 05024 Giove (TR)
Le richieste saranno evase nel minore tempo possibile, e comunque nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ai sensi dell’art.2, comma2, della legge n.241/1990.